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Parte IV — SICUREZZA E QUALITA' - - Titolo I SICUREZZA DEI PRODOTTI

1. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.)) 2. ((L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorita' di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attivita' di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.)) 3. ((Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.)) 4. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.)) 5. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attivita' di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza del mercato e dalle autorita' di controllo.)) 6. ((Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27