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Parte IV — SICUREZZA E QUALITA' - - Titolo I SICUREZZA DEI PRODOTTI

1. ((Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonche' le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.)) 1-bis. ((E' consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.)) 2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27