((Titolo II.1 AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI))
((1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresi' impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.)) ((47))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27