((Titolo II.1 AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI))
((1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.)) ((47))
← Art. 140-decies. · All articles · Art. 140-duodecies. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27