((Sezione II-bis)) — ((COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI))
1. ((Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.)) 2. ((Restano ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore.)) ((55))
← Art. 59-undecies. · All articles · Art. 59-terdecies. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27