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((Sezione II-bis)) — ((COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI))

1. ((Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalita' delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacita' di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online:)) a)((non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;)) b) ((non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia gia' stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente;)) c) ((non rendono la procedura di recesso da un servizio piu' difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.)) ((55))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27