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Capo III — (( (Cooperazione nazionale e internazionale) ))

(( 1. Le autorita' di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorita' di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonche' con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorita' di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorita' di cui al comma 1 o con analoghe autorita' di Stati terzi. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04