(( Capo IV — (Analisi e valutazione del rischio) ))
1. ((I prestatori di servizi per le cripto-attivita' individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attivita' diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato.)) 2. ((I prestatori di servizi per le cripto-attivita' adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o piu' delle misure seguenti: a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identita'; b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attivita' trasferite; c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04