Capo II — (( (Obblighi di conservazione) ))
1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, (( lettere i), o), p), q) e v) )), nonche' le societa' fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria. (23)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04