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Capo III — (( (Obblighi di segnalazione) ))

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. 2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante. ((3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati, salvo che cio' risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU)) ((3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante)) 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorita' giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti. 6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse. (23)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04