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Capo V — ((Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività))

1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attivita', designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1 ((, del presente decreto)).

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04