Capo II — (( (Sanzioni amministrative) ))
(( 1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. La riduzione ammessa e' pari a un terzo dell'entita' della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entita' dell'importo dovuto e le modalita' attraverso cui effettuare il pagamento. 4. Il pagamento in misura ridotta e' effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorita' giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, gia' notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.)) ((23))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04