((Capo V-bis — Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali ))
1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. 2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, e' tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all'((articolo 47-bis del presente decreto)) del libro unico del lavoro di cui all'((articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,)) n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotati ((,)) per ciascun mese di attivita', anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al ((lavoratore.)) (14)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04