((Capo V-bis — Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali ))
((1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonche' le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-septies.)) ((41)) 2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennita' risarcitoria di entita' non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravita' e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti. 3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e' valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04