Capo II — Risolvibilita'
(( 1. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta alla somma dei requisiti di capitale di primo pilastro di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), la Banca d'Italia ha il potere di vietare al soggetto di effettuare distribuzioni mediante una delle seguenti azioni: a) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1; b) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento e' stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato; c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. 2. Il divieto disposto ai sensi del comma 1 ha ad oggetto le distribuzioni per la parte eccedente l'ammontare massimo distribuibile calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6. 3. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 versa nella situazione di cui al comma 1, ne informa immediatamente la Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, decide senza indugio se vietare le distribuzioni di cui al comma 1, valutando le seguenti circostanze: a) i motivi, la durata e l'entita' del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale da parte del soggetto e il suo impatto sulla risolvibilita' dello stesso; b) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto e la probabilita' che, nel prossimo futuro, esso versi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a); c) la capacita' del soggetto di ripristinare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 entro un periodo di tempo ragionevole; d) in caso di incapacita' del soggetto di sostituire le passivita' che non soddisfano piu' i criteri di computabilita' o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, il carattere idiosincratico o sistemico di questa incapacita'; e) l'adeguatezza e la proporzionalita' del divieto di cui al comma 1 rispetto alla situazione in cui versa il soggetto, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sulle sue condizioni di finanziamento sia sulla sua risolvibilita'. 4. La valutazione di cui al comma 3 e' effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui al comma 1 e comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3. 5. Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al comma 3, la situazione di cui al comma 1 permane, la Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, adotta il divieto di cui al comma 1, salvo quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni: a) il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1 e' dovuto a una grave perturbazione del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta tensioni generalizzate in vari segmenti dei mercati finanziari stessi; b) la perturbazione di cui alla lettera a) comporta una maggiore volatilita' dei prezzi degli strumenti computabili nei fondi propri e delle passivita' computabili del soggetto di cui all'articolo 2 o maggiori costi per esso e determina una chiusura, anche solo parziale, dei mercati che impedisce al soggetto di emettere questi strumenti e passivita'; c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) riguarda non solo il soggetto di cui all'articolo 2, ma anche altri intermediari finanziari; d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al soggetto di emettere strumenti computabili nei fondi propri e passivita' computabili in misura sufficiente a porre rimedio al mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1; e) il divieto di effettuare distribuzioni di cui al comma 1 determinerebbe ricadute negative su parte del sistema bancario, compromettendo potenzialmente la stabilita' finanziaria. 6. Quando la Banca d'Italia non adotta il divieto ai sensi del comma 5, essa ne informa l'autorita' competente. La valutazione di cui al comma 5 e' effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza almeno mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5. 7. L'ammontare massimo distribuibile e' calcolato moltiplicando la somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato ai sensi del comma 9. All'importo cosi' calcolato sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c). 8. La somma di cui al comma 7 e' pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto degli oneri fiscali e di qualsiasi distribuzione di cui al comma 1, lettera a), b) o c), ove gia' non considerate nel calcolo degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio («risorse distribuibili»). 9. Il fattore di cui al paragrafo 7 e' determinato come segue: a) quando il capitale primario di classe 1 non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), («capitale primario di classe 1 disponibile»), rientra nel primo quartile (ossia il piu' basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0; b) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,2; c) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,4; d) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile (ossia il piu' elevato) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,6. 10. I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue: Parte di provvedimento in formato grafico dove «Qn» = numero del rispettivo quartile. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04