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Capo II — Risolvibilita'

Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di banche non facenti parte di un gruppo 1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla banca stessa, ((all'autorita')) competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15. (( 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. )) (( 2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilita' dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento: a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a); b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies. 2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne da' comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorita' competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04