((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))
1. I soggetti di cui all'articolo 2 ((che non sono enti designati per la liquidazione)) rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capo. 1-bis. ((Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.)) 1-ter. ((La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.)) 2. Il requisito di cui al comma 1 e' espresso nelle seguenti percentuali: a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformita' dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformita' degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04