((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))
1. ((Agli)) intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, ((non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter,)) al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale e' prevista la cessione di beni e rapporti giuridici ((...)); b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi ((intermediari)), inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita' conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21. 2. Gli intermediari ((esentati)) ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04