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((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))

(( 1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili le passivita' che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente, quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione di cui, rispettivamente, agli articoli 92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi articoli sono computabili le passivita' indicate all'articolo 72-duodecies del suddetto regolamento in conformita' della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello stesso. 2. Le passivita' derivanti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, purche' ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) il valore nominale della passivita' derivante dal titolo di debito e' noto al momento dell'emissione, e' fisso o crescente, e non e' influenzato dalla componente derivata incorporata nel titolo, e l'importo totale della passivita', ivi compresa la componente derivata in essa incorporata, puo' essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la vendita e per l'acquisto di strumenti equivalenti senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore della passivita' in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente e' fisso o crescente e non e' superiore all'importo inizialmente versato dal titolare. 3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non e' soggetta all'articolo 54, comma 2. Le passivita' da essi derivanti sono computate nel requisito di passivita' soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b). 4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di un ente designato per la risoluzione le passivita' emesse da una sua societa' controllata con sede legale nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare di queste passivita' e' un azionista della societa' controllata non appartenente al medesimo gruppo e ricorrono le seguenti condizioni: a) le passivita' sono emesse conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a); b) l'esercizio del potere di riduzione o conversione di queste passivita' in conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incide sul controllo della societa' emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione; c) le passivita' non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili previsto dall'articolo 16-octies, comma 1, la somma delle passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b). 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all'articolo 16-septies pari all'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passivita' di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca d'Italia puo' disporre che questi enti rispettino con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all'importo risultante dalla formula ( 1-(X1/X2) ) x 8% delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dove: X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del requisito combinato di riserva di capitale. 6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purche' nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilita' di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all'articolo 49, commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni. 7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia puo' disporre che una componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, pari al maggiore importo tra l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo la formula di cui al comma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passivita' di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni: a) le passivita' non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo stesso grado di passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 2; b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passivita' non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, i titolari di crediti derivanti da tali passivita' subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; c) l'importo dei fondi propri e delle altre passivita' subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passivita' con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale. 9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passivita' risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passivita' totali, purche' siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte. 10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12. 11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia puo' disporre che fino al 30 per cento (arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili rispettino questo requisito mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passivita' di cui al comma 4, se ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri, degli strumenti e delle passivita' complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-septies non supera il piu' elevato fra i due seguenti importi: a) l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano i seguenti importi: A= l'importo del coefficiente di capitale totale; B= l'importo del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro; C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale. 12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia considera le seguenti condizioni: a) nell'ultima valutazione della risolvibilita' sono stati individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure correttive ai sensi dell'articolo 16 secondo la tempistica stabilita dalla Banca d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere rimossi utilizzando le misure di cui all'articolo 16 e l'esercizio del potere di cui al comma 11 compenserebbe almeno parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti; b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilita' e la credibilita' della strategia di risoluzione prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle sue dimensioni e interconnessioni, della sua natura, dell'ambito della sua operativita', del rischio e della complessita' delle sue attivita', della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria; c) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato per la risoluzione e' fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti piu' rischiosi per i quali la Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, 11 e 12, sentita l'autorita' competente. Nell'adottare queste decisioni, la Banca d'Italia prende altresi' in considerazione: a) il mercato dei fondi propri e degli strumenti subordinati computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e il tempo richiesto per eseguire le operazioni necessarie per ottemperare alle decisioni; b) l'importo delle passivita' computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che alla data della decisione hanno una durata residua inferiore a un anno; c) la disponibilita' e l'importo di passivita' computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di cui all'articolo 72-ter, comma 2, lettera d); d) se un importo significativo delle passivita' computabili e dei fondi propri dell'ente designato per la risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o in altra analoga procedura concorsuale, lo stesso grado o un grado inferiore rispetto a passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in in conformita' dell'articolo 49, commi 1 e 2. Se l'importo delle passivita' escluse o ragionevolmente suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo dei fondi propri e delle passivita' computabili, esso e' considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la significativita' delle passivita' escluse e' valutata dalla Banca d'Italia; e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonche' la sua stabilita' e la sua capacita' di contribuire all'economia; f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04