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((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))

(( 1. La Banca d'Italia puo' non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorita' competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione; b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo; c) il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, la solvibilita' e la liquidita' della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata; d) quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili non e' applicato a una banca e' affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata; e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto all'articolo 16-septies, comma 2; f) non vi sono ne' sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passivita' tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04