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((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))

1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorita' competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo. 2. Se il gruppo include societa' di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo. (( 2-bis. Quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis e' disposto nel rispetto dei seguenti principi: a) l'adeguamento puo' essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito; b) l'adeguamento non e' disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione. 2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non e' inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04