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((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall'articolo 7, ((paragrafi 2, 4, lettera b), e 5,)) del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, le seguenti informazioni secondo le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE: a) l'importo delle passivita' computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione e' effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) l'importo delle altre passivita' ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passivita' computabili e' pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati: 1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza; 2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale; 3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa e' l'autorita' competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza. 3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE: a) l'importo delle passivita' computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale; c) il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'articolo 16-bis. 4. ((La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalita' sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione.)) 5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04