((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))
1. La Banca d'Italia, con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di ((fondi propri e passivita' computabili)) da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies ((, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04