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((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))

(( 1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o piu' dei seguenti provvedimenti: a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' a norma degli articoli da 14, 15 e 16; b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis; c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario; d) le misure di intervento precoce in conformita' al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario; e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, puo' altresi' valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto. 3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorita' competente. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04