((Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))
(( 1. I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui e' stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passivita' subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 2 ai quali e' stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 3. Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili definita dall'articolo 16-quater, commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, non e' richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi. 4. Per facilitare il graduale aumento della capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non e' vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. 5. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 6. La Banca d'Italia puo' modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04