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Capo III — Avvio e chiusura della risoluzione

(( 1. In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' capogruppo e di una o piu' banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04