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Capo III — Avvio e chiusura della risoluzione

1. Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella vigilanza consolidata. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se ((e' verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2)). Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro. 3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' ((comunque)) essere avviata quando: ((a) la societa' e' un ente designato per la risoluzione;)) ((b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non e' a sua volta un ente designato per la risoluzione;)) ((c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed e' necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)). 5. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se: a) la risoluzione non e' indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o b) la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo caso ((il piano di risoluzione prevede che la societa' finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e)) la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo. 6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita' competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04