Capo VIII — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati. 2. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi ((dell'articolo)) 9, comma 5.
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