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Capo VIII — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04