Capo II Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04