Capo II Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.
← Art. 332. · All articles · Art. 334. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04