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Sezione II Organi e amministrazione

Pubblicita' del decreto 1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04