Sezione II Organi e amministrazione
(( 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124. 2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale. ))
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