Titolo IV I servizi di ricerca e sviluppo
1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che: a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attivita'; b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante. 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando: a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attivita'; b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante; c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04