Titolo V I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto. 3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 4. Per i contratti di cui al presente articolo nonche' per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. 4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. (12) 4-ter. ((Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza)), in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04