((TITOLO II-QUINQUIES — UTILIZZI DI OPERE E ALTRI MATERIALI FUORI COMMERCIO))
Art. 102-quinquiesdecies. ((1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell'Unione europea, puo' consentire l'utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.)) ((53))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04