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((TITOLO II-QUINQUIES — UTILIZZI DI OPERE E ALTRI MATERIALI FUORI COMMERCIO))

Art. 102-sexiesdecies. ((1. Quando un'opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-undecies a 102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell'articolo 69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo. 2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l'opera e' stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti puo' chiedere l'equo compenso ai soggetti di cui all'articolo 69-bis relativamente a tale periodo di utilizzazione.)) ((53))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04