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((TITOLO II-QUINQUIES — UTILIZZI DI OPERE E ALTRI MATERIALI FUORI COMMERCIO))

Art. 102-septiesdecies. ((1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire l'applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.)) ((53))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04