TITOLO III — DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I Registri di pubblicita' e deposito delle opere
Possono, altresi', essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04