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TITOLO III — DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I Registri di pubblicita' e deposito delle opere

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. ((Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa)). Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04