TITOLO III — DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I Registri di pubblicita' e deposito delle opere
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68)). Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04