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Sezione III — Contratto di edizione

L'autore e' obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04