Sezione III — Contratto di edizione
L'editore e' obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04