Sezione III — Opere cinematografiche
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
← Art. 49. · All articles · Art. 51. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04