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Sezione III — Opere cinematografiche

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04