Sezione IV — Opere radiodiffuse
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, e' regolato dalle norme particolari seguenti.
← Art. 50. · All articles · Art. 52. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04