Sezione IV — Opere radiodiffuse
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra l'((Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) )) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
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