Sezione IV — Opere radiodiffuse
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
← Art. 58. · All articles · Art. 60. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04