Sezione IV — Opere radiodiffuse
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04