TITOLO II — DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE CAPO I ((Diritti del produttore di fonogrammi))
(( 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04