TITOLO II — DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE CAPO I ((Diritti del produttore di fonogrammi))
(( 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. 2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la regolarita' dell'utilizzazione. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04